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« IndietroCani in condominio: le regole
Dal 2012 i cani sono ammessi in condominio in virtù di una modifica che è stata apportata a una norma del codice civile e che in pratica vieta di vietare con regolamento la presenza degli animali negli edifici condominiali. Questo non vuol dire che il proprietario o il detentore di un cane non sia tenuto all’osservanza di quelle regole minime di civile convivenza, l’esatto contrario. Negli anni, grazie a numerosi interventi giurisprudenziali, sono state sancite importanti regole di comportamento, al fine di garantire la pacifica convivenza dell’uomo con gli animali, stante l’assenza di una regolamentazione ad hoc in ambito condominiale. Prima di vedere quali sono le regole da rispettare in condominio se si ha un cane, cerchiamo di capire se il divieto stabilito dalla Riforma è assoluta o se è possibile e in quali casi vietare la presenza dei cani all’interno dei condomini.
Il divieto di vietare animali con regolamento assembleare
Quando nel 2012 la disciplina del condominio è stata riformata, una delle novità più importanti ha riguardato proprio la presenza degli animali al suo interno. All’art. 1138 c.c. in particolare è stato aggiunto il comma 5, che così dispone: “Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici.” La disposizione è chiara, non è possibile vietare ai condomini di tenere animali da compagnia, il regolamento che violi questa regola è nullo.
Vietato tenere animali se a stabilirlo è il regolamento contrattuale
Attenzione però, perché la recente sentenza del Tribunale di Piacenza n. 142 del 28.02.2020 ha chiarito che il comma 5 dell’art. 1338 c.c. non contiene l’inciso “in nessun caso”. Da questa formulazione letterale il giudice ha dedotto che il divieto di tenere animali deve ritenersi legittimo e il regolamento assolutamente valido se questo ha natura “contrattuale”, e le regole in esso stabilite sono state accettate dai condomini.
Anche il locatore può vietare all’inquilino di tenere animali
C’è in realtà un altro caso in cui è possibile vietare la detenzione di animali in condominio. Nel caso infatti in cui il proprietario di un appartamento condominiale decida di locare la propria unità abitativa, ha tutto il diritto di inserire all’interno del contratto una clausola che vieta all’inquilino di detenere animali domestici.
Le regole per una civile convivenza uomo-animale:
Le precisazioni appena fatte risultano necessarie in quanto dal 2012 il fatto che la presenza degli animali sia stata ammessa all’interno dei condomini, ha creato in alcuni la convinzione di poter fare ciò che si vuole, con il risultato di aver dato vita a scontri condominiali, che solo i giudici sono stati in grado di risolvere. Da qui tutta una serie di pronunce giurisprudenziali da cui è possibile ricavare importanti regole, che chi vive in condominio e possiede un cane, deve rispettare.
Una prima regola fondamentale da rispettare per chi possiede un cane in condominio è l’utilizzo del guinzaglio negli spazi comuni. Si ricorda infatti che gli spazi comuni condominiali, per consolidata giurisprudenza, sono considerati spazi aperti al pubblico. Ora, poiché l’ordinanza del Ministero della salute del 6 agosto 2013 stabilisce che il proprietario o il detentore di un cane, nelle aree urbane e negli spazi aperti al pubblico devono utilizzare il guinzaglio, che non può essere superiore al metro e mezzo, anche il condomino è tenuto a rispettare questa regola se conduce il proprio animale nelle scale o nell’androne ad esempio.
All’obbligo del guinzaglio si affianca quello della museruola se si conduce l’animale nel cortile condominiale. A stabilirlo la sentenza della Cassazione n. 4672/2009, che ha sottolineato l’importanza di custodire con attenzione e diligenza il proprio animale quando viene condotto nel cortile condominiale, perché se questo attacca qualcuno, il padrone o chi lo ha in custodia rischia di incorrere in una responsabilità di tipo penale per lesioni.
Cure e attenzioni particolari devono essere adottare anche se si decide di portare il cane in ascensore. In questo caso, prima di tutto, bisogna vedere se il regolamento detta regole particolari, se non è così, per ragioni igienico sanitarie è necessario che il cane condotto in ascensore sia pulito, vaccinato e indossi museruola e guinzaglio, preferibilmente agganciato alla pettorina, per evitare che si incastri nelle porte scorrevoli e che l’animale possa farsi male.
Da non trascurare anche l’educazione del cane. La giurisprudenza in diverse occasioni ha infatti condannato i padroni che non hanno impedito o hanno provocato gli “strepiti” dei loro animali.
In questi casi se i rumori provocati dall’animale disturbano una pluralità di persone il rischio per il padrone o il detentore è di vedersi condannare per il reato di molestie o disturbo contemplato dall’art. 569 c.p. Condotta che può avere conseguenze anche sul piano civilistico se il baccano provocato dall’animale supera la “normale tollerabilità” prevista dall’art. 844 c.c. Norma applicabile anche quando il fastidio è cagionato dai cattivi odori delle deiezioni negli spazi comuni del condominio o nelle proprietà private dei singoli condomini. Pronunce dalle quali è possibile ricavare due regole fondamentali. La prima è di educare il cane o comunque di evitare di eccitarlo, la seconda di pulire i luoghi condominiali comuni o privati in cui l’animale fa i suoi bisogni.
Un’altra regola di buon senso da rispettare riguarda poi il numero degli animali. Esistono infatti regolamenti comunali che stabiliscono limiti ben precisi al numero degli animali che un condomino può detenere. È quindi opportuno verificare anche le fonti comunali per appurare che non si sta esagerando nell’adottare nuovi amici, nel rispetto della salubrità igienica del proprio appartamento e del condominio in generale.
Fonte: https://blog.casa.it/2022/08/26/cani-condominio-le-regole/